Il Centro di Ricerca e Coordinamento per il Recupero della Fauna Selvatica (istituito dall’Ateneo friulano nell’Azienda Agraria, in base alla LR 31 del 04/08/2017 art. 3 comma 32-34, recante la “Norma di Finanziamento all’Università di Udine per lo svolgimento di attività scientifiche correlate al soccorso della fauna selvatica”) segue con rinnovata efficienza,grazie alla recente ristrutturazione, i suoi scopi principali, ovvero:
Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca e Coordinamento per il Recupero della Fauna Selvatica
Emanato con D.R. n. 104 del 05.03.2018
Art. 1 – Istituzione
Presso l’Università degli Studi di Udine è istituito, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento generale di Ateneo, il Centro di ricerca denominato “Centro di Ricerca e Coordinamento per il Recupero della Fauna Selvatica” (CRFS).
Il Centro si configura come Centro Dipartimentale. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Scienze AgroAlimentari Ambientali e Animali.
Il Centro è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.02.2018 su proposta del Senato Accademico del 20.02.2018, su richiesta del predetto Dipartimento.
La gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata al Dipartimento Scienze AgroAlimentari Ambientali e Animali (di seguito “Dipartimento”).
Art. 2 – Finalità
Scopi del Centro sono:
Art. 3 – Adesioni
1. Al Centro possono inoltrare domanda di adesione:
2. Sulle domande di adesione, accompagnate, per i soggetti di cui alle lett. b) e c) del comma precedente, dal curriculum scientifico e da ogni altro documento ritenuto utile, delibera il Consiglio Direttivo. La adesione dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente deve essere rinnovata ogni tre anni dalla accettazione.
3. La decadenza opera immediatamente nel caso di mancato rinnovo della domanda, oppure a seguito di decisione da parte del Consiglio Direttivo, in caso di richiesta dell’interessato o in altra ipotesi individuata dagli organi di governo dell’Ateneo.
Art. 4 – Organi
1. Gli organi del Centro sono:
Art. 5 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Direttore, da sei membri, eletti dagli aderenti al Centro, convocati dal Direttore a tale scopo. Almeno la metà devono essere professori o ricercatori dell’Università di Udine.
2. Ai fini della elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, ciascuno degli enti, istituzioni e associazioni aderenti al Centro (ove presenti) designano un rappresentante, individuato secondo le rispettive norme.
3. Al Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Scientifico dell’Azienda Agraria “A. Servadei”, o un suo delegato.
4. Il Consiglio dura in carica tre anni accademici. I componenti sono rieleggibili.
5. Nel caso di anticipata cessazione di un componente del Consiglio, il Direttore convoca al più presto gli aderenti, per la nuova elezione.
Art. 6 – Funzioni del Consiglio Direttivo
1. Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:
Art. 7 – Direttore
Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo fra i componenti dello stesso che appartengono all’Università di Udine a tempo indeterminato.
Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieleggibile consecutivamente per una sola volta.
Art. 8 – Funzioni del Direttore
1. Sono compiti del Direttore:
Art. 9 – Gestione patrimoniale
Il Centro opera negli spazi messi a sua disposizione dal Dipartimento o da altre strutture che aderiscono al Centro ai sensi dell’art. 3 comma 1 del presente Regolamento.
La responsabilità per i beni assegnati è in capo al Direttore del Centro.
Art. 10 – Risorse finanziarie
Il Centro gestisce in autonomia i fondi messi a sua disposizione dal Dipartimento o reperiti da finanziamenti pubblici e privati.
Art. 11 – Personale
Il Centro opera avvalendosi del personale tecnico e amministrativo del Dipartimento od eventualmente messo a disposizione dal Direttore Generale.
Art. 12 – Scioglimento e trasformazione
1. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo scioglimento del Centro, la delibera deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.
Art. 13 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore alla data indicata dal Decreto Rettorale di emanazione.
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